Calamità: Protezione Civile – Ulteriori misure economiche per gli eventi calamitosi del 17-19/08/2022-22/11-05/12/2022- 22-27/07/2023 – Ampliamento ad Agriturismi e Fattorie Didattiche

Con la pubblicazione dell’atto del Presidente della Regione Emilia Romagna Num. 188 del 06/10/2025 vengono riconosciute ulteriori misure economiche per gli eventi calamitosi che hanno colpito la nostra regione negli anni 2022 e 2023.

Nello specifico:

eventi 17-19 agosto 2022 riguardanti l’intero territorio regionale (stato di emergenza dichiarato con DCM del 5 ottobre 2022, in G.U. n. 244 del 18.10.2022, per un periodo di 12 mesi, prorogato di 12 mesi con DCM del 25 settembre 2023, in G.U. n. 236 del 09.10.2023) – OCDPC n. 940 del 17.04.2019;

eventi dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 riguardanti il territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro in provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone in provincia di Forlì-Cesena ed il territorio del Comune di Ravenna (stato di emergenza dichiarato con DCM del 2 febbraio 2023, in G.U. n. 36 del 13.02.2023, per un periodo di 12 mesi, prorogato di 12 mesi con DCM del 25 gennaio 2024, in G.U. n. 29 del 05.02.2022) – OCDPC n. 966 del 15.02.2023;

eventi 22-27 luglio 2023 riguardanti il territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena (stato di emergenza dichiarato con DCM del 28 agosto 2023, in G.U. n. 210 del 08.09.2023, per un periodo di 12 mesi, prorogato di 12 mesi con DCM del 30 agosto 2024, in G.U. n. 214 del 12.09.2024) – OCDPC n. 1022 del 15.09.2023;

che consentono a privati ed attività economiche e produttive la possibilità di richiedere contributi per i fabbricati danneggiati dagli eventi calamitosi sopra indicati.

La grossa novità rispetto ai precedenti bandi della protezione civile è che la richiesta di indennizzo, come indicato al punto 2 pagina 8 del Decreto del presidente della Regione, è ampliato anche agli agriturismi ed alle fattorie didattiche (attualmente non alle strutture aziendali es. fienile, cantina, attrezzaia ecc) .

“….. di stabilire che le imprese – singole o associate – che hanno come attività od oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole e contestualmente negli elenchi di cui all’art. 30 della L.R. n. 4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”, possono accedere ai contributi unicamente per i danni ai beni mobili e immobili destinati alla data dell’evento calamitoso all’esercizio dell’attività di agriturismo e di fattoria didattica ed esclusi dall’ambito applicativo del D. Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;”

Le domande dovranno essere presentate ai Comuni di Competenza utilizzando la modulistica in allegato all’Atto Presidenziale

Privati

presentazione domande entro 60 gg dalla pubblicazione dell’OCDPC n. 1158/2025 nella G.U.

n. 208 del 08.09.2025 e, quindi, entro il termine perentorio del 07.11.2025, utilizzando il Modulo B.3;

Attività economiche

termine perentorio di 60 giorni dalla data di adozione del presente atto, utilizzando il Modulo C.3; Num. 188 del 06/10/2025- scadenza 05/12/2025

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi agli uffci CIA di competenza

RENTRI, nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti Entro il 13/02/2026 ultima scadenza obbligo di iscrizione per le aziende che producono rifiuti pericolosi e per le aziende con più di 10 dipendenti che non producono rifiuti pericolosi

Con l’entrata in vigore del Decreto n. 59/2023, è stato introdotto il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) che punta ad una gestione digitale di tutte le attività connesse alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda il mondo agricolo, in base all’art. 12 comma 9 del DM n. 59 del 2023, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, solo se producono rifiuti pericolosi. e/o imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti. Per numero di dipendenti viene considerato il numero di unità lavorative con contratto di lavoro subordinato che percepiscono una remunerazione presenti nell’anno precedente all’iscrizione. l numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all’impresa e non alla singola unità locale. Qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale. Per l’iscrizione entro 13/02/2026 il 2025.

I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:

  • oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (EER 130205*);
  • batterie esauste (EER 160601*);
  • veicoli e macchine da rottamare (EER 160104*);
  • fitofarmaci non più utilizzabili (EER 020108*);
  • contenitori di fitofarmaci non bonificati (EER 150110*);
  • farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (EER 180205*).

L’iscrizione avviene in base alle seguenti finestre temporali:

  • Per Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti: a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
  • Per Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e fino ai 50: a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • Per tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

L’iscrizione prevede un costo di segreteria paria a 10,00€ più un contributo annuale che varia da:

  • imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
  • imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva.

Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

Il Pagamento può essere effettuato tramite piattaforma PagoPA (quindi sia on line che con bollettini pagabili anche presso ricevitorie) da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati.

La delega può avvenire in due modi:

  • il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato, a sua volta già iscritto al RENTRI.
  • il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.

La delega comprende l’iscrizione al RENTRI e la trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico e dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR).

L’obbligo di iscrizione al RENTRI, che riguarda esclusivamente le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi, e/o sopra i 10 dipendenti se producono rifiuti non pericolosi, non va ad arrecare modifiche sostanziali sulle modalità adottate sino ad oggi dalle aziende agricole, salvo la necessità di iscriversi e di pagare annualmente il relativo contributo. Le aziende agricole non hanno quindi l’obbligo della tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti, ma solo quello della:

a) conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto dei      rifiuti o dei documenti sostitutivi;

b) conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede      alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.

Con l’iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli pertanto, saranno sempre solo obbligati all’emissione del FIR in modalità telematica e tracciabile e l’invio dello stesso al RENTRI.

Le aziende agricole che non producono rifiuti pericolosi sotto i 10 dipendenti, non sono tenute all’iscrizione ma potranno registrarsi al RENTRI dal 13 febbraio 2025 e saranno obbligati all’Emissione del solo FIR (formulario identificazione rifiuti).

Nel frattempo è possibile rivolgersi al proprio circuito di raccolta o agli uffici CIA di riferimento per avere maggiori dettagli. Inoltre, il Ministero dell’ambiente ha predisposto un sito specifico dedicato alla piattaforma RENTRI; dove accedendo al seguente link sono disponibili ulteriori informazioni https://www.rentri.gov.it/it.

Abbruciamento e spandimento liquami: restrizioni fino al 31 marzo 2026

Dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026 sono in vigore le misure previste dalla Regione Emilia-Romagna per salvaguardare la qualità dell’aria. Sul sito di ARPAE https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali è possibile consultare il bollettino emesso nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì entro le ore 11. 

In base al nuovo Piano regionale sulla qualità dell’aria (PAIR 2030) per i territori di pianura ovest, est e agglomerato di Bologna (elenco in fondo all’articolo) l’attività di abbruciamento è consentita:

  • per soli due giorni nei mesi di marzo e ottobre. Ciò significa che non è più consentito svolgere attività di abbruciamento per tutto l’arco di tempo che va da marzo a ottobre come era previsto in precedenza, ma solo due giorni nel mese di marzo e di ottobre (per es. due giornate in ottobre  o in marzo o in alternativa una giornata in ottobre ed una a marzo)
  • per due giorni, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, solo se l’abbruciamento viene effettuato all’interno di una “zona montana o zona agricola svantaggiata”;
  • per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel periodo da ottobre a marzo solo se tali superfici ricadano in una “zona montana o zona agricola svantaggiata”

Le suddette deroghe per l’abbruciamento sono consentite solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria (bollino rosso) e non siano stati adottati provvedimenti di grave pericolosità per gli incendi boschivi ed esclusivamente in zone non raggiungibili dalla “viabilità ordinaria” ovvero da strade pubbliche e private percorribili da veicoli idonei alla raccolta dei residui vegetali.

L’attività di abbruciamento è consentita esclusivamente osservando le seguenti prescrizioni consultabili al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti.

Per quanto concerne l‘attività di spandimento dei liquami, questa è  possibile solo con le tecniche ammesse in situazioni emergenziali per la qualità dell’aria.

Pertanto, sono sempre consentite l’iniezione diretta al suolo e l’interramento immediato contestuale alla distribuzione con l’utilizzo di più attrezzature contemporaneamente operanti dell’appezzamento. Le tecniche di spandimento ammesse, in quanto assimilabili a quelle appena citate in termini di contenimento delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, sono:

• fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione;

spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. trailing shoe;

• su colture in atto, inclusi i prati, iniezione superficiale a solchi aperti a solchi chiusi, con solchi realizzati da erpici a denti o a dischi e liquame distribuito all’interno dei solchi;

• iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm.

ELENCO COMUNI ZONE AGGLOMERATO BOLOGNA, PIANURA EST, PIANURA OVEST

Corsi di formazione obbligatoria per allevatori e trasportatori di animali

Il Ministero della Salute con apposito Decreto Ministeriale dello scorso 6 settembre 2023, ha definito le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell’articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/429. 

Tale Decreto, ha l’obiettivo di garantire che allevatori, trasportatori e professionisti (ovvero coloro che sono iscritti ad un ordine o albo professionale e si occupano di animali o di prodotti del settore animale) dispongano delle conoscenze necessarie in merito a malattie e benessere animale, biosicurezza e buone pratiche di allevamento, in conformità a quanto disposto dall’articolo 11 del citato Regolamento (UE) 2016/429 (“Normativa in materia di sanità animale”). 

Si tratta di un intervento normativo che risponde all’esigenza di elevare il livello tecnico e la consapevolezza all’interno del comparto, rafforzando così la sanità animale e contribuendo alla sicurezza dell’intera filiera agroalimentare. 

Nel caso in cui l’allevatore o il professionista siano persone giuridiche, l’obbligo formativo è a carico del rappresentante legale, mentre non è previsto alcun obbligo formativo per coloro che detengono animali esclusivamente per uso familiare (coloro che detengono animali per autoconsumo o uso domestico) o a fini amatoriali quali animali da compagnia.

L’attestato di partecipazione ai già menzionati corsi di formazione rappresenta requisito indispensabile, a partire dal 1° gennaio 2026, per:

 Consentire agli allevatori e ai trasportatori di registrarsi al Sistema I&R (Identificazione e Registrazione degli animali); Questa condizione si applica agli allevatori i cui animali sono registrati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 134/2022, ovvero identificati e registrati individualmente e che sono allevati in strutture (stalle) registrate o riconosciute dalle Autorità competenti. 

A partire dall’inizio del 2026, i soggetti tenuti all’obbligo formativo che non vi adempiano: 

● potranno incorrere in sanzioni; 

● non ottenere l’abilitazione alla registrazione presso il Sistema Informativo Nazionale; 

● non poter registrare le stalle dove vengono allevati gli animali; 

● non poter avviare l’attività allevatoriale. 

Per rispondere a questa necessità che interessa la quasi totalità degli allevatori associati a Cia – Agricoltori Italiani, l’Organizzazione ha definito un accordo di livello nazionale con un Ente accreditato per l’erogazione dei corsi necessari agli allevatori  da frequentare a distanza on-demand: i corsi sono registrati, prevedono un test finale e ognuno può liberamente frequentarli on line nelle ore più idonee.

Elena Pesaresi si occupa delle iscrizioni ai corsi (telefono 0544.460353)

I contenuti formativi sono articolati per specie zootecniche: bovini, suini, ovini, caprini, avicoli e settore apistico.

GAL ALTRA ROMAGNA – PUBBLICAZIONE BANDO – RETI IDRICHE AL SERVIZIO DELLE AREE RURALI 

Con il presente bando, il Gal L’Altra Romagna dà attuazione agli interventi previsti dal COMPLEMENTO DI ATTUAZIONE ANNUALE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE LEADER (CODALL) DEL GAL L’ALTRA ROMAGNA Anno 2024.

L’intervento punta allo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell’intera società. L’esistenza di tali infrastrutture, nuove o adeguate/ampliate, ha l’obiettivo da un lato di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate, e dall’altro quello di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico.
Gli investimenti per le reti idriche, puntano al miglioramento generale delle infrastrutture di distribuzione dell’acqua potabile (acquedotti), alla razionalizzazione delle reti per far fronte alle emergenze idriche nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie (fognature) laddove persistono carenze strutturali.

SPESE AMMISSIBILI

Realizzazione, adeguamento ed efficientamento delle reti idriche delle comunità rurali:
• opere di realizzazione di nuovi acquedotti finalizzate all’approvvigionamento e/o alla
distribuzione dell’acqua potabile;
• opere di realizzazione e/o di adeguamento dei sistemi fognari;
• adeguamento ed efficientamento delle reti di distribuzione idrica esistenti.
Oltre alle spese per gli interventi sopra riportati, sono ammissibili anche:
– spese generali unicamente se collegate alle spese di investimento entro il tetto massimo del
10%.

BENEFICIARI

Possono essere beneficiari della presente azione soggetti privati in forma singola o associata, in particolare:
a) Micro e piccole imprese secondo la definizione di cui all’allegato I del Reg.to UE 2472/2022, in forma singola, già costituite al momento della presentazione della domanda;
b) Consorzi volontari per gestione acquedotti/gestori di reti idriche.

L’importo di un singolo progetto è definito nella misura minima di euro 15.000,00 e massima di euro 120.000,00.L’intensità dell’aiuto, in forma di sovvenzione in conto capitale, è definita nella misura del 80% della spesa ammissibile.

Presentazione domande entro e non oltre le ore 17.00 del 13/10/2025.

Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.

Per maggiori dettagli https://www.altraromagna.it/it/bando-reti-idriche-al-servizio-delle-aree-rurali-specifica/

C.I.A. EMILIA ROMAGNA – VIA BIGARI 5/2 – 40128 BOLOGNA BO – TEL. 051 6314311 – FAX 051 6314333
C.F. 80094210376 – mail: emiliaromagna@cia.it PEC: amministrazione.er@cia.legalmail.it

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