Nuove procedure per la Movimentazione di Bovini dalle Zone di Restrizione

La Regione Emilia-Romagna informa le aziende zootecniche e gli operatori del settore riguardo le nuove procedure e i protocolli sanitari per la movimentazione di bovini da zone di protezione (ZP) e zone di sorveglianza (ZS) istituite a seguito di focolai di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease – LSD). Tali zone di restrizione sono state istituite in provincia di Mantova ma anche la Regione Emilia-Romagna è interessata in parte dalle zone di sorveglianza che comprendono porzioni delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara.

Queste nuove disposizioni, condivise tra le Regioni e in accordo con il Ministero della Salute , stabiliscono le condizioni per le movimentazioni in deroga, come previsto dalla normativa europea e nazionale.

Punti chiave per le aziende interessate alla movimentazione di animali verso impianti di macellazione:

  • Validazione del DDA (ex Mod. 4): Per la movimentazione di animali verso impianti designati, l’allevatore deve presentare richiesta al Servizio Veterinario competente sull’allevamento di partenza. Il Servizio Veterinario competente per lo stabilimento di origine effettua la visita clinica sugli animali nelle 48 ore precedenti il carico. Se l’esito della visita è favorevole, il Servizio Veterinario valida il DDA (ex Mod. 4), apponendo la data e l’esito della visita.
  • Acquisizione Assenso Macello di Destino: Contestualmente alla validazione, il Servizio Veterinario di origine acquisisce l’assenso dell’impianto di macellazione di destino tramite il Servizio Veterinario competente su tale stabilimento, che rilascia il nulla osta.
  • Comunicazione Preventiva: L’esito favorevole della visita va registrato sul DDA (ex Mod. 4) o comunicato via e-mail al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di destinazione prima della partenza. Le movimentazioni si intendono autorizzate solo a seguito della validazione del DDA (ex Mod. 4) da parte del Servizio Veterinario.
  • Richiesta di Deroga (per macelli fuori zone di restrizione): Qualora l’impianto di macellazione di destino ricada al di fuori delle zone di restrizione e l’impianto di macellazione non sia tra quelli presenti nell’Allegato C, la richiesta di deroga, che deve riportare, oltre ai riferimenti dell’allevamento di origine, alle date previste, anche i riferimenti dello stabilimento di destinazione, deve essere inoltrata dal Servizio Veterinario competente sull’allevamento di partenza al Servizio Veterinario regionale possibilmente 48 ore prima della partenza.
  • Divieto di Movimentazione in caso di Sintomi Sospetti: In caso di sintomi sospetti, il carico è sospeso fino a esito degli accertamenti.

Importante: Non sono consentite le movimentazioni di bovini e di eventuali ovicaprini conviventi per fiere, mostre e mercati, e sono vietate fiere, mostre e mercati per dette specie in zona di restrizione.

Si raccomanda a tutti gli allevatori e agli operatori di prendere visione dei protocolli allegati alla comunicazione regionale (Allegato A) e di attenersi scrupolosamente alle misure di biosicurezza atte a prevenire la diffusione della LSD.

ALLEGATI
Allegato A
Allegato B
Allegato C (Macelli designati)

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