Proroga permessi di soggiorno e documenti d’identità
Sulla G.U. n. 103/2021 è stato pubblicato il DL n. 56 del 30 aprile 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. L’articolo 2 di tale decreto, modificando l’articolo 3-bis, comma 3 del DL n. 125/2020 proroga fino al 31 luglio 2021:
• i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi;
• i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
• le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5, comma 7, D.Lgs n. 286/1998;
• i documenti di viaggio di cui all’art. 24, D.Lgs n. 251/2007;
• la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale (art. 24, comma 2, D.Lgs n. 286/1998), per ricongiungimento familiare (artt. 28,29,29-bis, D.Lgs n. 286/1998) e per lavoro per casi particolari (art. 27 e seguenti, D.Lgs n. 286/1998);
• i permessi di soggiorno di cui agli artt. 22,24,26,30,39-bis e 39-bis.1, D.Lgs n. 286/1998 e le richieste di conversione.
Viene altresì prorogato, fino al 30 settembre 2021, il periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità.