RENTRI, nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti Entro il 13/02/2026 ultima scadenza obbligo di iscrizione per le aziende che producono rifiuti pericolosi e per le aziende con più di 10 dipendenti che non producono rifiuti pericolosi

Con l’entrata in vigore del Decreto n. 59/2023, è stato introdotto il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) che punta ad una gestione digitale di tutte le attività connesse alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda il mondo agricolo, in base all’art. 12 comma 9 del DM n. 59 del 2023, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, solo se producono rifiuti pericolosi. e/o imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti. Per numero di dipendenti viene considerato il numero di unità lavorative con contratto di lavoro subordinato che percepiscono una remunerazione presenti nell’anno precedente all’iscrizione. l numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all’impresa e non alla singola unità locale. Qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale. Per l’iscrizione entro 13/02/2026 il 2025.

I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:

  • oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (EER 130205*);
  • batterie esauste (EER 160601*);
  • veicoli e macchine da rottamare (EER 160104*);
  • fitofarmaci non più utilizzabili (EER 020108*);
  • contenitori di fitofarmaci non bonificati (EER 150110*);
  • farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (EER 180205*).

L’iscrizione avviene in base alle seguenti finestre temporali:

  • Per Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti: a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
  • Per Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e fino ai 50: a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • Per tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

L’iscrizione prevede un costo di segreteria paria a 10,00€ più un contributo annuale che varia da:

  • imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
  • imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva.

Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

Il Pagamento può essere effettuato tramite piattaforma PagoPA (quindi sia on line che con bollettini pagabili anche presso ricevitorie) da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati.

La delega può avvenire in due modi:

  • il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato, a sua volta già iscritto al RENTRI.
  • il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.

La delega comprende l’iscrizione al RENTRI e la trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico e dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR).

L’obbligo di iscrizione al RENTRI, che riguarda esclusivamente le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi, e/o sopra i 10 dipendenti se producono rifiuti non pericolosi, non va ad arrecare modifiche sostanziali sulle modalità adottate sino ad oggi dalle aziende agricole, salvo la necessità di iscriversi e di pagare annualmente il relativo contributo. Le aziende agricole non hanno quindi l’obbligo della tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti, ma solo quello della:

a) conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto dei      rifiuti o dei documenti sostitutivi;

b) conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede      alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.

Con l’iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli pertanto, saranno sempre solo obbligati all’emissione del FIR in modalità telematica e tracciabile e l’invio dello stesso al RENTRI.

Le aziende agricole che non producono rifiuti pericolosi sotto i 10 dipendenti, non sono tenute all’iscrizione ma potranno registrarsi al RENTRI dal 13 febbraio 2025 e saranno obbligati all’Emissione del solo FIR (formulario identificazione rifiuti).

Nel frattempo è possibile rivolgersi al proprio circuito di raccolta o agli uffici CIA di riferimento per avere maggiori dettagli. Inoltre, il Ministero dell’ambiente ha predisposto un sito specifico dedicato alla piattaforma RENTRI; dove accedendo al seguente link sono disponibili ulteriori informazioni https://www.rentri.gov.it/it.

WhatsApp chat
%d