Nessuna sanzione per irregolarità commesse nell’indicazione dei codici CUN
Mirco Conti, *resp. Fiscale Emilia Romagna Cia ER
Con il provvedimento n. 93628/2016 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità tecniche per indicare nella fattura elettronica, i codici identificativi di ciascun prodotto per il quale è attiva una Commissione Unica Nazionale (CUN).
Tali commissioni definiscono tendenze di mercato e prezzi indicativi, per prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici a livello nazionale, elaborando appositi listini utilizzabili come riferimento dagli operatori commerciali. Tenuti all’indicazione in fattura dei dati CUN sono 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙞 𝙜𝙡𝙞 𝙤𝙥𝙚𝙧𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞 𝙙𝙞 𝙛𝙞𝙡𝙞𝙚𝙧𝙖, 𝙖𝙜𝙧𝙞𝙘𝙤𝙡𝙩𝙤𝙧𝙞 𝙞𝙣𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞, che vendono uno dei prodotti monitorati, vale a dire suini, uova, conigli, grasso/strutti e grano duro. I dati estratti dalle fatture, sono poi aggregati e trasmessi in forma anonima, con cadenza settimanale, dall’Agenzia delle entrate alla segreteria tecnica di ciascuna CUN.
In occasione della riunione in videoconferenza organizzata dal Masaf venerdì 17 aprile, l’Agenzia delle entrate presente all’incontro, ha chiarito che il proprio provvedimento nel quale sono state fornite indicazioni tecnico procedurali per integrare i codici CUN ai tracciati delle fatture elettroniche, non ha introdotto un nuovo obbligo di natura fiscale, neppure di tipo formale. Di conseguenza, eventuali ritardi o omissioni nell’indicazione delle nuove codifiche non determinano alcuna sanzione.
𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗲̀ 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗖𝗜𝗔 𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝘂𝘀𝗼 𝗶𝗻 𝗼𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼.
Sono state poi fornite altre risposte che, alla luce della predetta precisazione, assumono una valenza secondaria:
- la decorrenza della nuova codifica è immediata;
- è necessario integrare le fattura elettroniche anche per i passaggi interni ed i conferimenti a cooperative;
- la codifica non deve essere indicata nelle vendite a consumatori finali;
- non vi è obbligo di uniformare l’unità di misura delle fatture elettroniche ai listini pubblicati dalle CUN;
- il prezzo di riferimento delle CUN deve essere riportato al netto di eventuali sconti incondizionati o premi di produzione;
- il listino delle uova sarà probabilmente rivisto, ma è del tutto legittimo riportare altre unità di misura, quale il numero delle confezioni;
- se il prodotto non è compreso nei listini CUN, non si deve riportare la codifica (esempio le uova biologiche non sono contemplate nella CUN);
- il riferimento al peso dei suinetti menzionato nel listino può essere individuato con una tolleranza di 2 kg. in più o in meno (ad esempio, nella voce di listino dei lattonzoli di 15 kg. si possono comprendere i suinetti con peso variabile dai 13 ai 17 kg.).
Tutte le risposte verranno raccolte e ordinate in FAQ, prossimamente pubblicate a cura del Masaf.